Reinserimento persone con disabilità da lavoro, circolare Inail
Pubblicata da Inail la circolare dell’11 settembre 2020 n.34 che riporta chiarimenti sulle pratiche di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro e sull’imprescindibilità del giudizio di idoneità parziale
temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente espresso dal medico competente o dalla Asl ai fini dello stesso reinserimento.
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51, 25 luglio 2017, n. 30 e 26 febbraio 2019, n. 6. Valutazione delle limitazioni funzionali e individuazione degli interventi. Chiarimenti interpretativi.
Il nuovo documento riprende le indicazioni delle tre circolari citate nell’oggetto riportando le seguenti conclusioni:
- con giudizio Asl non ancora espresso o giudizio del medico competente e delle Asl senza limitazioni, questi non possono costituire “condizione ostativa alla realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo”;
- giudizio di idoneità parziale o inidoneità temporanea o permanente, deve essere considerato come elemento imprescindibile per la valutazione del progetto lavorativo.
Resta ferma la necessità di condivisione lavoratore – datore di lavoro, del programma lavorativo di inserimento. Si tratta di condizione ostativa.
Info: Inail circolare n.34 11 settembre 2020
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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