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Centri massaggi, sicurezza igiene decoro, regolamento Regione Lombardia

MILANO – Centri massaggi di esclusivo benessere. Pubblicato dalla Regione Lombardia sul Bur del 12 gennaio 2018 s.o. n. 2 il Regolamento regionale 9 gennaio 2018, n. 1 Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell’attività dei centri massaggi di esclusivo benessere. Regolamento al quale le attività lombarde devono attenersi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Per quanto concerne igiene sanità e sicurezza vengono riportate misure su impianti, prodotti, disinfezione, manipolazione sostanze, allergie, dotazioni monouso, primo soccorso, tutela dei clienti e dei lavoratori, Ciò “fatta salva l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Riportiamo alcuni passaggi dell’articolo 1 – Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza:

“a) ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire lo svolgimento dei trattamenti senza ostacoli per l’accesso del cliente e l’attività dell’operatore;
b) il personale deve:
1. lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
2. essere informato sugli eventuali rischi connessi all’impiego di prodotti ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
3. informare preventivamente il cliente riguardo a controindicazioni rispetto a trattamenti manuali e a controindicazioni in caso di forme allergiche all’utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute con il rilascio da parte del cliente di attestazione sottoscritta con firma leggibile dell’avvenuta informativa;

g) i prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali;
h) la manipolazione delle diverse sostanze deve avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati“.

In merito al decoro urbano, le indicazioni, salve le disposizioni comunali, riguardano l’aspetto esterno: non deve incidere negativamente sull’edifico che ospita l’attività e ogni elemento distintivo deve integrasi con la facciata; tutto deve essere mantenuto in condizioni decorose; materiale pubblicitario conforme alla pubblica decenza.

Info: 
Bur Regione Lombardia
Regolamento 9 gennaio 2018 su Olympus

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

Source: Feed quotidiano sicurezza

Dm 120/2014, requisiti del responsabile tecnico, circolare Ministero Ambiente Elenchi lavoratori agricoli 2017, riconoscimento benefici, nota Inps

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