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Decreto delegato con modifiche delle norme sul procedimento amministrativo

Come si ricorderà “l’art. 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, riguarda la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni”.

A questo disposto fa riferimento il DLgs 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività -SCIA) che entrerà in vigore il 27 luglio prossimo. Esaminando i quattro articoli che compongono il provvedimento, nel primo si anticipa che con prossimi decreti saranno individuate “le attività a) oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività’ (di seguito «SCIA») o b) oggetto di silenzio assenso, e ancora c) quelle per le quali è necessario il titolo espresso” .

Nell’art. 2 (Informazione di cittadini e imprese), viene prevista l’elaborazione a parte dello Stato, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, una serie di moduli unificati e standardizzati, definiti per tipologia di procedimento, con i contenuti tipici e l’organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, così come previsti dalla L.124/2015.

Delle modifiche delle nuove norme sul procedimento amministrativo (L.241/1990) si occupa completamente l’art. 3 con l’inserimento di un nuovo art 18/ter riguardante fra l’altro, la “presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni”.

A questo proposito è di rilevo che delle richieste-comunicazioni verrà rilasciata immediatamente – anche in via telematica – una ricevuta, con l’attestazione della presentazione della documentazione e con l’indicazione della data entro la quale l’amministrazione destinataria è tenuta a rispondere*.

Altra modifica significativa introdotte sul procedimento amministrativo passa come “Concentrazione dei regimi amministrativi”. Così, se per lo “svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche”, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello utilizzato per primo. Spetterà a questo trasmettere alle amministrazioni diverse competenti per materia, le richieste e quant’altro ricevute ulteriormente.

Nelle disposizioni transitorie e finali (art. 4) si fa carico alle Regioni e agli enti locali di adeguarsi alle modifiche apportate dal DLgs entro il 1°gennaio 2017.

* Ovvero entro la quale “il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza”.

Info: Decreto legislativo 30 giugno 2016 n.126 GU 13 luglio 2016

Source: Feed quotidiano sicurezza

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