Gemini sicurezza
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • SERVIZI
    • CONSULENZA
    • CORSI
    • ANTINFORTUNISTICA
    • AREA DOWNLOAD
  • NEWS
  • CONTATTI

Durc, in Gazzetta modifiche agli articoli 2 e 5 del decreto sulle semplificazioni

ROMA – Durc. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2016 il decreto del Ministero del Lavoro del 23 febbraio 2016 che riporta alcune modifiche al Decreto 30 gennaio 2015 Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva.

Tre sono le integrazioni apportate al decreto 30 gennaio 2015. La prima riguarda il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 sulla Verifica di regolarità contributiva, dove nel passaggio “I soggetti di cui all’art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle Casse edili”, accanto alle parole “per l’attività edilizia” si aggiunge “nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”.

Le altre due modifiche interessano quindi l’articolo 5 Procedure concorsuali. Sostituiti integralmente i commi 2 e 3 che ora divengono rispettivamente: “In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio”.

E: “In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003,n. 347.»

Info: Decreto 23 febbraio 2016 GU 19 ottobre 2016

Source: Feed quotidiano sicurezza

Ministero Salute, modulo online segnalazione incidenti dispositivi in vitro Apertura, vigilanza, piano sicurezza emergenza musei statali, decreto in GU

Related Posts

Notizie

Decreto Mise, 678 milioni Pmi 4.0, economia circolare, risparmio energetico

Notizie

Agenzia Entrate, indicazioni su nuova Irpef e abolizione Irap, Legge bilancio 2022

Notizie

Carta europea della disabilità, online la procedura Inps

  • CHI SIAMO
  • CONSULENZA
  • CORSI
  • ANTINFORTUNISTICA
  • AREA DOWNLOAD
  • NEWS
  • CONTATTI

GEMINI SICUREZZA s.r.l.
Via Torino 55/d
13900 Biella (BI)
P.IVA 02492450024
C.s. 10.300,00 euro
N°REA BI-192016

Privacy Policy
Cookie Policy