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LAVORATORI AUTONOMI IN CANTIERE

INCONTRO SPRESAL CAVAGLIA’ 29/04/2016

Presenti:

Dott. Luca Sala Asl Biella

Dott. Bondonno

Dott.ssa Fariello

Dott. Ferraris

I responsabili dello Spresal di Biella hanno dapprima descritto la situazione generale delle imprese edili nel Biellese, dimostrando con grafici ufficiali che negli anni a partire dal 2008 sono proporzionalmente diminuiti i dipendenti delle aziende e saliti i lavoratori autonomi. Questo fenomeno sembra essere correlato inversamente, a significare che chi fuoriesce dalle aziende edili sia costretto ad aprire P.IVA e mettersi così a disposizione delle aziende per cui aveva precedentemente lavorato come dipendente. Nel 2013 nel Biellese si assiste alla presenza di solo 1900 dipendenti e 3050 lavoratori autonomi. Ormai gli autonomi sono diventati la maggioranza.

In Italia complessivamente abbiamo una situazione che vede il 53% di dipendenti e il 47% di lavoratori autonomi mentre nel Biellese solo il 38% dipendenti e ben il 62% di lavoratori autonomi. Ci troviamo dunque di fronte ad una situazione anomala.

Ciò premesso gli ispettori nel 2016 hanno ispezionato 20 cantieri trovando la seguente situazione:

  • 11 cantieri con presenza attiva di autonomi.
  • Di questi in 6 cantieri gli autonomi erano associati di fatto tra di loro, lavoravano insieme con macchinari e attrezzature.
  • In 4 cantieri gli autonomi operavano insieme ai dipendenti di un’impresa più grande e strutturata
  • 1 cantiere in cui gli autonomi associati di fatto avevano subappaltato i lavori ad un’impresa strutturata.

Tutte queste situazioni sono di fatto Irregolari.

Per capire ciò che viene contestato diamo i riferimenti normativi:

  • Lgs 81/08
  • Codice Civile
  • Coordinamento tecnico interregionale
  • Circolare ministeriale 16/2012
  • Delibera 9/2014 artigianato
  • Documento tavolo interassociativo biellese

L’Art.89 del D.Lgs.81 definisce lavoratore autonomo:

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;

L’ Art 2222 del Codice Civile definisce il contratto d’opera

Contratto d’opera. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [c.c. 2225] un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

Importante è quindi il concetto “Senza vincolo di subordinazione”

I lavori che possono svolgere i lavoratori autonomi sono quelli che può eseguire una singola persona, senza l’aiuto di altri lavoratori.

NON possono essere affidati ad un lavoratore autonomo:

  • Costruzione di abitazioni
  • Il completo rifacimento di un edificio
  • Lavori per i quali con particolare attenzione alla movimentazione dei carichi il singolo artigiano non ha la possibilità di lavorare in autonomia.

Attenzione: l’artigiano che svolge l’attività DA SOLO senza aiuto di altri artigiani, senza vincolo di subordinazione, stipula un CONTRATTO D’OPERA e NON un contratto d’appalto .

Art.21 D.Lgs.81

…gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.28

I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Gli artigiani devono quindi utilizzare attrezzature di lavoro a norma, munirsi DPI e utilizzarli conformemente al titolo III, devono esibire la tessera di riconoscimento in cantiere.

Hanno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria ( non l’obbligo ); tuttavia se il Coordinatore del cantiere ne fa richiesta sono tenuti ad esibire la visita medica.

Hanno la facoltà di partecipare ai corsi di formazione ( fermo restando l’obbligo di partecipazione ai corsi per l’utilizzo di attrezzature e macchinari specifici)

Committente:

committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;

Il committente è quindi il soggetto titolare del potere decisionale; di conseguenza deve decidere a chi affidare i lavori. Il committente deve verificare le capacità tecnico-professionali delle imprese o degli autonomi ai quali affida i lavori, valutando se l’impresa è in grado di svolgere l’attività o l’opera che le è stata affidata.

Il committente deve richiedere al lavoratore autonomo:

  • CCIAA
  • Conformità macchine, attrezzature e opere previsionali
  • Elenco DPI
  • Attestati di formazione specifica ( Ponteggi, macchinari…)
  • Visita ( facoltativa)
  • DURC

Il committente deve richiedere alle imprese:

  • Iscrizione CCIAA
  • DVR
  • Dichiarazione art.14
  • DURC
  • Nominativi art.97 ruoli sicurezza
  • Corsi di formazione
  • Conformità macchine, attrezzature, opere previsionali

Il committente deve verificare se l’impresa ha le risorse per realizzare l’opera ( verifica capacità tecnico-professionali ) valutando se il lavoratore autonomo sia in grado di svolgere le lavorazioni da solo.

Conclusione:

Il lavoratore autonomo gode di una semplificazione negli adempimenti richiesti per il lavoro in cantiere ma deve operare DA SOLO , IN AUTONOMIA E CON PROPRIE ATTREZZATURE.

TUTTE LE COLLABORAZIONI DI FATTO TRA ARTIGIANI per la realizzazione di una stessa opera sono IRREGOLARI.

Sono IRREGOLARI anche le collaborazioni tra artigiani e dipendenti di un’impresa per la realizzazione di una stessa opera.

GLI ARTIGIANI POSSONO LAVORARE IN UNO STESSO CANTIERE SE EFFETTUANO LAVORAZIONI DIVERSE IN AUTONOMIA.

CASI REALI:

  • lavoratore autonomo che porta a termine il lavoro da solo => regolare
  • Lavoratore autonomo al servizio di una impresa => regolare se l’autonomo è indipendente e svolge il lavoro in autonomia e da solo. Regolare se è assunto dall’impresa. In tutti gli altri casi non è regolare => dipendente di fatto.
  • Lavoratori autonomi associati di fatto in cui 1 ha stipulato il contratto e gli altri collaborano => non regolare in quanto vi è un datore di lavoro di fatto.
  • Lavoratori associati di fatto con contratti disgiunti con un unico fine=> regolare se viene ripartita in singole lavorazioni disgiunte fatte da singoli lavoratori. Se collaborano non è regolare. Se i singoli non possono lavorare da soli non si è valutata bene l’idoneità tecnico professionale dei singoli, si sarebbe dovuto scegliere un’impresa strutturata.
  • Imprese individuali associate in raggruppamento temporaneo (ATI) => possono essere regolari fiscalmente ma non dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Sono regolari se registrate dal notaio e presenti in Camera di Commercio; diventando impresa rientrano negli adempimenti dell’impresa quindi devono redigere il DVR completo, fare le valutazioni specifiche, i corsi del titolare e dei dipendenti…

Le soluzioni ammesse in queste situazioni sono:

  • Assunzione da parte di uno degli autonomi degli altri che lo aiutano nella realizzazione dell’opera
  • Formazione di una società di qualsiasi tipo tra autonomi.

In tutti gli altri casi la situazione sarà valutata irregolare e sarà imposta l’assunzione oltre al pagamento delle sanzioni.

Grazie per l’attenzione

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