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Commissione consultiva permanente, le modifiche in un decreto del 13 gennaio

Per adottare il Decreto del 13 gennaio scorso il Ministero del lavoro, per la modifiche in materia di Commissione consultiva permanente sulla sicurezza e la salute sul lavoro, ha richiamato il DLgs 151/2015 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese… e disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità).

Ha anche considerato il proprio Decreto del 4 luglio 2014, con cui veniva ricostituita, appunto, la Commissione consultiva permanente, per la durata di un quinquennio, e ha determinato sui termini per le designazioni dei componenti della Commissione (“entro cinque mesi dalla scadenza del mandato il Ministero del Lavoro pubblica l’avviso della scadenza sul proprio sito internet istituzionale, e …entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso, i soggetti (deputati) manifestano l’interesse a partecipare alla procedura di ricostituzione dell’organismo consultivo tramite la designazione dei propri esperti o rappresentanti, effettivi e supplenti”).

Inoltre, (art. 3 del decreto), per la designazione degli esperti, effettivi e supplenti, essi sono designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale*.

Le organizzazioni sindacali che effettuano la designazione, prosegue il Decreto del 13 gennaio, possono, insieme alle designazioni, far pervenire “tutta la più ampia e aggiornata documentazione utile“ a dimostrare le preferenze dei designati.  Infine, l’art. 4 del decreto ministeriale dispone che “all’atto della costituzione della Commissione consultiva, lo stesso ministro del Lavoro individua i tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale previsti dal TU 81/08″.

* Se le designazioni sono superiori al numero di esperti rispettivamente previsti dall’art. 6, c.1, lettere h) e i) del TU 81/08, il Ministero del Lavoro effettua una selezione, tenendo conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni designanti e della necessità di garantire il pluralismo, sulla base di una valutazione complessiva: a) della consistenza numerica delle organizzazioni sindacali; b) della diffusione sul territorio nazionale; c) della partecipazione alla negoziazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro; d) della partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro individuali, plurime e collettive.

Info: Ministero Lavoro, decreto designazione componenti Commissione consultiva 

Source: Feed quotidiano sicurezza

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