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Nota Ministero Salute su “prima assistenza” infortuni e malattie professionali

Sull’applicazione dell’art. 21 del DLgs n.151 del 2015, di cui ci siamo occupati ieri, la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha pubblicato dei chiarimenti operativi a valere per le proprie strutture e per il Ministero del Lavoro.

Sull’interpretazione dell’espressione “qualunque medico”, contenuta nella disposizione, la circolare ministeriale precisa che essa non si riferisce “a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio”, ma si deve “circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza”, intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente i base”.

Così, l’intervento di prima assistenza così qualificato:

  1. “ non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico” ;
  2. “per ottemperare all’obbligo previsto di compilazione e trasmissione telematica della certificazione, è sufficiente la disponibilità della connettività nell’orario di prestazione dell’attività professionale resa presso a relativa struttura di appartenenza”.

La norma, infatti si limita a disporre “semplicemente la contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza*), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare”**.

* “Studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera, ai quali si può rivolger il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere una prima assistenza”.
** La circolare del Ministero della Salute, a questo proposito, ritiene che il termine temporale possa essere “ragionevolmente individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell’art. 18 del TU 81/08, “nell’arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata”.

Info: Ministero Salute, chiarimenti art.21 Dlgs 151/2015

Source: Feed quotidiano sicurezza

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