Gemini sicurezza
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • SERVIZI
    • CONSULENZA
    • CORSI
    • ANTINFORTUNISTICA
    • AREA DOWNLOAD
  • NEWS
  • CONTATTI

Linee guida formazione e aggiornamento piloti dei porti, Decreto 112/2018

ROMA – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.235 del 9 ottobre 2018 il Decreto del Ministero dei Trasporti 24 settembre 2018 Approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale dei piloti dei porti. In vigore dal 10 ottobre 2018.

Il provvedimento riporta indicazioni per la formazione iniziale degli aspiranti piloti e per l’aggiornamento dei piloti effettivi in servizio nei porti italiani. Non interessa chi avrà almeno 25 anni di servizio.

Per quanto riguarda la formazione iniziale vengono indicati i criteri: il periodo accanto agli effettivi e la prova pratica a dodici mesi dalla nomina, preceduta da tirocinio con Syllabus e Bridge Resource Management. La licenza definitiva: “La licenza definitiva vale quale documento richiamato al punto 3 dell’annesso 1 della Risoluzione A.960(23) e indica i porti e le aree nell’ambito dei quali il pilota svolge il proprio servizio”.

L’addestramento e l’aggiornamento degli effettivi sono disciplinati dai punti 5 e 6 delle linee guida. Gli effettivi (5.1) “fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 3 del decreto interdirigenziale – devono aver frequentato i seguenti corsi di addestramento:

a. sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR);
b. sopravvivenza e salvataggio e relativo corso di aggiornamento;
c. primo soccorso elementare;
d. ECDIS (livello operativo non specifico);
e. RADAR;
f. RADAR-ARPA; e
g. qualora i piloti utilizzino il «Personal Pilot Unit» gli stessi devono effettuare una familiarizzazione con l’equipaggiamento o un corso attraverso il produttore dello stesso”.

I corsi saranno pianificati con provvedimento del Capo del 6° reparto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Previste quindi otto attività formative da seguire a rotazione.

Ancora mantenimento: ogni cinque anni il Capo del compartimento marittimo procede a verifica dello stato di servizio del pilota e rilascia idoneità per altri cinque anni in caso di assenza di eventi che hanno coinvolto il pilota; idoneità dopo verifica in caso di eventi.

“7. Attitudine fisica. 1. Il pilota e l’aspirante pilota devono essere fisicamente idonei al servizio, con particolare riguardo a vista, udito e idoneità fisica ed ai requisiti psico-fisici previsti dalla vigente normativa (1) e successive modifiche”.

Info: Decreto 24 settembre 2018 GU n.235 del 9 ottobre 2018

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

L’articolo Linee guida formazione e aggiornamento piloti dei porti, Decreto 112/2018 proviene da Quotidiano Sicurezza.

Source: Feed quotidiano sicurezza

Garante privacy, nuove faq sul Registro delle attività di trattamento Ministero Salute, relazione sul Piano nazionale controllo additivi 2017

Related Posts

Notizie

Decreto Mise, 678 milioni Pmi 4.0, economia circolare, risparmio energetico

Notizie

Agenzia Entrate, indicazioni su nuova Irpef e abolizione Irap, Legge bilancio 2022

Notizie

Carta europea della disabilità, online la procedura Inps

  • CHI SIAMO
  • CONSULENZA
  • CORSI
  • ANTINFORTUNISTICA
  • AREA DOWNLOAD
  • NEWS
  • CONTATTI

GEMINI SICUREZZA s.r.l.
Via Torino 55/d
13900 Biella (BI)
P.IVA 02492450024
C.s. 10.300,00 euro
N°REA BI-192016

Privacy Policy
Cookie Policy